Violenza economica verso le donne: misure di sostegno per accedere al credito – NEW

La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011, definisce la violenza di genere come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne. In Italia, la convenzione ratificata con legge del 27 Giugno 2013 n. 77, ha portato ad importanti cambiamenti normativi e istituzionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone vittime di violenza di genere. La legge prevede una serie di misure per prevenire, perseguire e eliminare la violenza di genere, nonché per proteggere le vittime e fornire loro un adeguato sostegno.

Gli interventi sono finanziati tramite il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legge 223/2006, art. 19, comma 3. La legge di Bilancio 2024 (legge 2013/2023, art. 1, commi 187-194) ha rifinanziato il predetto fondo per il triennio 2024-2026. Gli importi stanziati prevedono di aumentare le case Rifugio, rendere strutturale il “reddito di libertà” ed erogare incentivi ad hoc alle imprese private che offriranno un impiego alle donne vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Le misure di sostegno, indicate nel presente documento, sono riservate alle donne che hanno intrapreso percorsi di fuoriuscita dalla violenza, presso le Case rifugio e i Centri Antiviolenza aderenti all’intesa Stato-Regioni, e prevedono la possibilità di accedere alle seguenti misure di sostegno:

Reddito di Libertà – introdotto dall’art. 105-bis del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Fa parte degli strumenti messi in campo nell’ambito del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne”, per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Il reddito consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 € mensile pro capite, concesso in un’unica soluzione per un massimo di 12 mesi. La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate per il tramite degli operatori comunali del Comune di residenza, con modalità e termini indicati nella circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166.

Incentivi ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne vittime di violenza e beneficiano del “reddito di libertà” – al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro è riconosciuto alle imprese l’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8000€ annui, riparametrato e applicato su base mensile. Qualora l’assunzione sia fatta a tempo determinato l’esonero è di 12 mesi, mentre se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi. Invece, per le assunzioni effettuate direttamente a tempo indeterminato l’esonero spetta per un periodo 24 mesi dalla data di assunzione.

Microcredito di Liberta – con il Protocollo d’intesa sottoscritto il 3 dicembre 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia, con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse), l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Caritas Italiana, promuove e favorisce l’attivazione di un sistema di Microcredito dedicato alle donne vittime di violenza finalizzato all’emancipazione di forme di sudditanza economica che si possono determinare o acuire in casi in cui le donne denuncino le violenze subite. Il Fondo di Garanzia è stato costituito dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) con risorse del Dipartimento delle Pari Opportunità, l’operatività è stata avviata il 10 Novembre 2021 e avrà termine, salvo eventuali proroghe, il 10 novembre 2024.

Il Microcredito di Libertà prevede le seguenti tipologie di finanziamento:

Il “Microcredito sociale di Libertà”, risponde alle seguenti caratteristiche: mutuo chirografario; importo massimo 10.000€; durata massima dell’ammortamento fino 60 mesi; rimborso tramite rate mensili; garanzia del Fondo per il Microcredito sociale (100% dell’importo finanziato); non assistito da garanzie reali e personali; TAEG 0%.

Le richieste di Microcredito sociale, verranno inserite dai referenti dei Centri Servizi Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio, aderenti all’intesa Stato-Regioni, sulla piattaforma informatica dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), che si occuperà di assegnarle al tutor Caritas Italiana convenzionato per il Microcredito sociale. Il punto di contatto della Caritas territoriale raccoglierà la domanda di finanziamento e la documentazione necessaria per l’istruttoria, con particolare attenzione alla capacità di restituzione del finanziamento e all’eventuale esposizione debitoria del soggetto interessato. Caritas, in caso di valutazione positiva, trasmetterà la documentazione necessaria al Soggetto Erogatore che si impegnerà a completare l’iter istruttorio entro il termine di 30 giorni.

Il “Microcredito imprenditoriale di Libertà”, risponde alle seguenti caratteristiche: mutuo chirografario; importo Fondo di garanzia per le PMI (80% dell’importo finanziato); Taeg 0%; l’intermediario finanziario potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente al 20% dell’importo non coperto dal Fondo.

La richieste di Microcredito imprenditoriale, verranno inserite dai referenti dei Centri Servizi Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio, aderenti all’intesa Stato-Regioni, sulla piattaforma informatica dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), che si occuperà di assegnarle al tutor convenzionato. Valutati preliminarmente i requisiti per l’accesso al Microcredito imprenditoriale ed effettuate le verifiche sulla sostenibilità della richiesta, in caso di esito positivo, il tutor indirizza la richiesta al Soggetto Erogatore che la beneficiaria ha selezionato tra quelli disponibili sul territorio di riferimento. Il soggetto Erogatore, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della valutazione del Tutor e di tutta la documentazione a corredo necessaria, delibera l’esito della richiesta.

Inoltre, le donne vittime di violenza inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economiche, hanno la possibilità di fruire del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 Novembre 2019 tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le sigle sindacali dei bancari (FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGL, UILCA e UNISIN), in relazione alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Il protocollo, prorogato fino al 25 novembre 2025, prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti al protocollo d’intesa concedano ai soggetti beneficiari la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo ipotecario o di finanziamento del credito ai consumatori il rimborso rateale “percorso di protezione”, per un periodo massimo di 18 mesi con corrispondente allungamento del piano di ammortamento.

a cura di

Ultimo aggiornamento: maggio 2024