Il trasferimento a un’altra
forma pensionistica complementare
Dopo due anni di adesione puoi chiedere, per qualsiasi motivo, il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare.
Il trasferimento è un tuo diritto e non può essere ostacolato né possono esservi limiti al suo esercizio.
Se hai aderito su base collettiva e cambi lavoro puoi trasferirti alla nuova forma pensionistica complementare di riferimento anche prima che siano decorsi due anni dall’adesione.
Il trasferimento ti consente di proseguire il tuo percorso previdenziale senza interruzioni: la tua anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando hai aderito la prima volta.
In linea generale, la possibilità del cambiamento della forma pensionistica complementare non dovrebbe rappresentare una scelta da compiere frequentemente. Infatti, le valutazioni sul buon operato di ogni forma pensionistica devono essere effettuate su orizzonti temporali ampi, più adatti a una prospettiva di lungo periodo tipica della previdenza complementare.
Nel decidere un trasferimento occorre anche considerare che il passaggio da una forma collettiva ad una forma individuale può comportare la perdita del contributo del datore di lavoro.