La MiFID

La MiFID (acronimo di Markets in Financial Instruments Directive) è una direttiva europea a tutela degli investitori, che impone agli intermediari (in particolare banche e imprese di investimento) e ai consulenti finanziari di fornire una serie di informazioni ai propri clienti prima di effettuare operazioni di investimento, al fine di renderli consapevoli delle condizioni e delle modalità di svolgimento del loro rapporto con l’intermediario.

Devono essere fornite, ad esempio, informazioni riguardanti:

– l’esistenza di eventuali conflitti di interesse (es. la banca che fa sottoscrivere al cliente titoli di una società, nei confronti della quale è anche creditrice);

– i costi e le caratteristiche degli strumenti finanziari proposti;

– le misure adottate per eseguire le operazioni di negoziazione o di trasmissione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente.

La MiFID impone altresì alle banche di porre una serie di domande ai clienti (la c.d. profilatura del rischio), al fine di acquisire le informazioni necessarie a effettuare le valutazioni di adeguatezza e/o di appropriatezza in merito agli investimenti da compiere o da raccomandare.

Inoltre, la seconda versione della MIFID (MIFID II) introduce il concetto di “valutazione di adeguatezza periodica”: ciò vuol dire che la profilatura del cliente deve essere aggiornata con cadenza periodi (almeno una volta l’anno) per garantire che le informazioni fornite inizialmente dal cliente restino attuali e l’investimento rimanga adeguato.

In particolare, tali informazioni devono riguardare:

– la conoscenza e l’esperienza del cliente nell’effettuare particolari investimenti (in particolare vengono richiesti quali sono gli investimenti con i quali il cliente ha maggiore dimestichezza, la loro natura, il volume negoziato e la frequenza di tali investimenti effettuati in precedenza, nonché quale è il livello di istruzione e la professione del cliente);

– la situazione finanziaria del cliente (come le fonti e il volume del reddito, il patrimonio complessivo e gli impegni finanziari);

– gli obiettivi di investimento (con particolare attenzione alle preferenze in materia di rischio e alle finalità dell’investimento).

In particolare, la valutazione di adeguatezza – che è la più ampia – verifica se, prendendo in esame tutte le informazioni acquisite in sede di profilatura (relative come visto alla conoscenza ed esperienza del cliente), gli investimenti proposti sono adatti al cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.

In alternativa, la valutazione di appropriatezza si limita invece a verificare solamente la coerenza degli investimenti richiesti alle informazioni acquisite in sede di profilatura relative alla conoscenza e all’esperienza.

La fase di profilatura del cliente si chiude solitamente con l’assegnazione al soggetto della sua propensione al rischio (es. bassa, media, alta, solo a titolo di esempio). In generale, a un profilo “prudente” (con bassa propensione al rischio) corrispondono prodotti poco rischiosi e a basso rendimento; a un profilo “aggressivo” (con alta propensione al rischio) sono invece associabili anche prodotti con un rapporto rischio–rendimento più elevato.

Qualora le banche prevedano nel contratto anche modalità c.d. di execution only, i risparmiatori-investitori possono decidere di effettuare in autonomia (di solito on line) alcuni investimenti, senza necessità per le banche di effettuare il test di appropriatezza. La modalità di execution only può riguardare solo i prodotti semplici da sottoscrivere tramite canali remoti (internet o call center), al fine di ottimizzare i tempi e i costi delle operazioni. Questa modalità non offre tuttavia alcun tipo di verifica da parte della banca sulle scelte degli investitori, i quali sono dunque pienamente responsabili degli investimenti effettuati.

Da gennaio 2018 sono in vigore la “MiFID 2” e il Regolamento “PRIIPS” (acronimo di Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, ossia una particolare tipologia di prodotti finanziari pre-assemblati destinati ai risparmiatori), che disciplinano le nuove norme in materia di risparmio e di investimento.
Le principali novità introdotte dalla normativa riguardano:

1. maggiore protezione per il risparmiatore;
2. strumenti finanziari etichettati;
3. esperti al servizio dei risparmiatori;
4. costi più trasparenti;
5. documenti informativi confrontabili tra loro;
6. aumento dei controlli.

Per maggiori informazioni, si invita alla lettura dei documenti “Guida Mifid2 e PRIIPS” realizzate da Abiservizi, oppure si suggerisce la navigazione dei due siti sotto riportati:

Infine, i più recenti regolamenti attuativi di MIFID II impongono agli intermediari:

a) Una raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità: le imprese dovranno raccogliere informazioni dai clienti sulle loro preferenze in relazione agli investimenti sostenibili e in che misura desiderano investire in questi prodotti;

b) Valutare le preferenze di sostenibilità: una volta che l’impresa ha individuato una gamma di prodotti idonei per il cliente, in base ai criteri di conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento, deve identificare – in una seconda fase – il/i prodotto/i che soddisfano anche le preferenze di sostenibilità del cliente;

c) Disporre di specifici requisiti organizzativi: gli intermediari dovranno fornire al proprio personale un’adeguata formazione sui temi della sostenibilità e tenere registrazioni appropriate delle preferenze di sostenibilità del cliente (se presenti) e di eventuali aggiornamenti di tali preferenze

Ultimo aggiornamento: maggio 2024