Investire con le assicurazioni

Quando sottoscriviamo un’assicurazione, la nostra intenzione è quella di trasferire a un terzo (la compagnia di assicurazione) gli eventuali effetti negativi che un rischio potrebbe arrecare al nostro patrimonio o alla nostra persona. Per contro, la compagnia richiede il pagamento di una somma di denaro, detta premio.

La compagnia di assicurazione è in grado di coprire le conseguenze economiche che tale rischio comporta, perché gestisce in monte i rischi dei singoli individui. Assumendo i rischi di una pluralità di soggetti (e incassando i relativi premi), la compagnia sta in pratica diversificando il proprio portafoglio: è infatti altamente improbabile che tutti i clienti vengano colpiti dallo stesso rischio nello stesso momento.

Alcune tipologie di assicurazioni sono obbligatorie (ad esempio quelle per la responsabilità civile per le automobili o per i motorini), altre sono invece facoltative (es. assicurazione infortuni o malattia).

Oltre alle tipologie di assicurazioni più conosciute, che coprono gli impatti negativi derivanti da un sinistro, esistono anche prodotti assicurativi che sono invece veri e propri strumenti d’investimento. Queste polizze vengono emesse da una compagnia assicurativa, ma possono essere sottoscritte anche tramite banche o società di intermediazione mobiliare.

Quando investiamo mediante una polizza assicurativa, il cliente può decidere di versare in un’unica soluzione (premio unico), oppure una cifra periodica (premio ricorrente). L’ammontare di tutti i premi versati, al netto dei costi e delle imposte, costituisce il capitale investito.

Le polizze assicurative che più si avvicinano a veri e propri strumenti di investimento sui mercati finanziari sono le polizze index-linked e le polizze unit-linked.

POLIZZE INDEX-LINKED

Le polizze index-linked sono prodotti assicurativi il cui rendimento è legato all’andamento di una variabile di mercato (di solito un indice azionario, un indice obbligazionario o l’inflazione). La remunerazione, essendo associata all’andamento di particolari indici di mercato, è dunque variabile. Le polizze index-linked, inoltre, hanno una scadenza predefinita e, generalmente, prevedono una copertura in caso di morte dell’assicurato.

POLIZZE UNIT-LINKED

A differenza del caso precedente, i vari premi sono investiti in uno o più fondi gestiti della stessa impresa di assicurazione, che emette la polizza, oppure in fondi comuni di investimento costituiti e gestiti da un’altra società (una SGR). Il rendimento della polizza è dunque legato al rendimento del fondo (o dei fondi) nei quali sono state investite le risorse. Inoltre, anche le polizze unit-linked prevedono una prestazione in caso di decesso dell’assicurato.

Per quanto riguarda i fondi interni, Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha previsto la suddivisione dei fondi in varie classi (sei per la precisione) in funzione del rischio, ossia della quota di azioni in cui le singole categorie dei fondi possono investire.

In entrambi i casi vale sempre il principio base della finanza: più elevato è il rischio del prodotto finanziario al quale le polizze sono collegate, maggiori sono le possibilità di perdita o di guadagno per l’investitore. Come per le altre forme di investimenti finanziari, il capitale delle polizze index-linked o unit-linked, che ci verrà restituito alla fine del contratto, potrebbe essere quindi anche inferiore alla somma di tutti i premi versati, se non sono presenti esplicite garanzie contrattuali (come ad esempio quella del capitale garantito o di un rendimento minimo garantito).

Occorre dunque prestare molta attenzione nel momento in cui decidiamo di stipulare una polizza assicurativa di carattere finanziario. Benché emessi e gestiti da un’assicurazione, questi strumenti non presentano una forma di protezione dai classici rischi assicurativi. Le polizze index-linked e unit-linked sono invece veri e propri investimenti finanziari: questo vuol dire che, in assenza di specifiche clausole contrattuali, il capitale riscosso alla fine del periodo del contratto non avrà mai un ammontare predeterminabile con certezza a priori.

Ultimo aggiornamento: maggio 2024