Estinzione Anticipata
L’estinzione anticipata del mutuo prevede la possibilità per il debitore di rimborsare all’intermediario l’intero debito residuo o solo una parte di esso, prima della scadenza contrattuale.
L’estinzione totale del mutuo ovviamente interrompe il piano di rimborso non essendoci più nulla da restituire.
Il rimborso solo di una parte del mutuo riduce l’importo del capitale ancora da restituire. Si possono verificare due casi:
- nei mutui in cui la durata del piano di rimborso non si modifichi, la rata si ridurrà in proporzione al minor capitale da restituire e ai minori interessi da pagare.
- nei mutui in cui la quota di capitale della rata non si modifichi, il minore capitale da restituire riduce la durata del piano di rimborso.
L’estinzione anticipata di un mutuo immobiliare è gratuita per il debitore.
Il Testo Unico Bancario (art. 120 ter) precisa che qualsiasi clausola o patto in cui si preveda un costo per l’estinzione anticipata deve ritenersi nulla (e quindi non ha effetti).
Per le persone fisiche questo vale per l’estinzione anticipata totale o parziale di mutui stipulati per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale. Tutto ciò vale anche per i mutui accollati a seguito del frazionamento.
Terminato il rimborso del capitale e dei relativi interessi, il mutuo si estingue e l’ipoteca iscritta a garanzia dell’immobile viene cancellata.