La crisi da sovraindebitamento e le procedure di esdebitazione – NEW
In Italia, esistono diverse procedure, definite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per aiutare il cittadino a uscire da una condizione di sovraindebitamento.
Con “sovraindebitamento”, secondo la normativa vigente. si intende “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (D.Lgs n.14/2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Le procedure a cui il cittadino può fare affidamento per risolvere la crisi sono:
1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore:
Quando i debiti diventano insostenibili, è possibile ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Per accedere a questa procedura, è necessario non aver abusato del credito in passato e non aver già beneficiato di questa o di altre procedure concorsuali negli ultimi cinque anni. Andrà presentato un piano al giudice, che potrà prevedere diverse soluzioni: dilazionare il pagamento dei debiti, ridurne l’ammontare o entrambe le opzioni. Durante la ristrutturazione, le azioni esecutive saranno sospese, così da evitare il timore di pignoramenti o altre azioni legali. Al termine del piano, se avrà rispettato i termini, il consumatore potrà finalmente ritenersi esdebitato, ovvero liberato dai propri oneri.
2. Liquidazione controllata del sovraindebitato:
Se la ristrutturazione dei debiti non è praticabile, esiste la liquidazione controllata del sovraindebitato. Questa procedura è aperta a consumatori, imprenditori non fallibili, imprenditori agricoli e start-up innovative. Per avviare la procedura, è necessario presentare domanda al Tribunale corredata da una relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (Occ).
Un liquidatore si occuperà di vendere i beni (esclusi quelli necessari per consentire di vivere dignitosamente) e il ricavato sarà distribuito ai creditori in proporzione ai loro crediti. Al termine della liquidazione, dopo 3 anni o dopo il pagamento del 10% dei debiti, si otterrà l’esdebitazione.
3. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente:
Se non sono disponibili beni da vendere, e non c’è nemmeno la possibilità di pagare i debiti, si può ricorrere alla procedura dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, riservata a persone fisiche meritevoli che si trovano in una situazione di incapienza totale. Per accedervi, occorre presentare domanda al Tribunale con la relazione dell’Occ, l’Organismo di Composizione della Crisi. Il giudice, valutata la tua situazione, emetterà un decreto di esdebitazione se ritiene che tu sia meritevole. Durante i successivi 4 anni, andrà prodotta una dichiarazione annuale sulle eventuali sopravvenienze. Al termine di questo periodo, i debiti saranno finalmente cancellati.
4. Concordato minore:
Per professionisti, imprenditori minori o agricoli, o start-up innovative esiste il concordato minore. Attraverso questa procedura si potrà proporre un accordo per il pagamento dei debiti che dovrà essere accettato da almeno il 50% dei creditori, in base all’ammontare dei loro crediti, e dovrà poi essere approvato dal giudice.