Aspetti fiscali
I rendimenti prodotti dalle varie forme di investimento, sia nella forma di cedole o dividendi (c.d. redditi di capitale), che come guadagno in conto capitale (c.d. redditi diversi), sono di regola assoggettati a tassazione, secondo le specifiche previsioni dettate in proposito dalla normativa fiscale.
L’aliquota base della tassazione è pari al 26% per tutte le rendite finanziarie, tranne che per quelle generate da investimenti in titoli governativi (o assimilabili), che sono assoggettati all’aliquota ridotta del 12,5%. La riduzione opera non solo per gli investimenti diretti (es. il cliente acquista un titolo di Stato), ma anche quando l’investimento in titoli governativi è di tipo indiretto (es. il cliente acquista quote di fondi comuni di investimento o polizze assicurative, che a loro volta investono in titoli di Stato).
Oltre alle imposte sulle rendite finanziarie viste in precedenza, va poi aggiunta l’incidenza dell’imposta di bollo prevista per i dossier titoli (e le forme di investimento ad essi assimilate) pari allo 0,20% del valore degli investimenti detenuti dal risparmiatore al 31 dicembre di ogni anno.
Nonostante la notevole complessità della disciplina che governa tale tassazione, va precisato che, fatte salve alcune eccezioni, il cliente non è tenuto allo svolgimento di particolari incombenze, considerato che nella maggior parte dei casi la determinazione delle imposte dovute viene effettuata direttamente dagli intermediari con i quali l’investitore si relaziona. A seconda dei casi, quindi, le imposte dovute saranno applicate direttamente dall’intermediario (es. banca, società di gestione, compagnia di assicurazioni, …), che provvederà al versamento all’erario di quanto dovuto dal cliente per le rendite finanziarie dallo stesso percepite.
Una deroga al principio della tassazione di tutte le rendite finanziarie è stata recentemente introdotta con la nascita dei Piani Individuali di Risparmio (c.d. PIR), che godono di uno speciale regime di esenzione se l’investimento rispetta specifiche prescrizioni poste dalla legge. In particolare, se l’investimento è mantenuto per almeno 5 anni e l’investitore è una persona fisica residente in Italia, otterranno i seguenti benefici fiscali: i redditi generati dall’investimento non saranno soggetti a tassazione; non si applicherà l’imposizione fiscale dei redditi da capitale; non saranno soggetti all’imposta di successione. Inoltre, la Legge di Bilancio 2022 prevede che ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR nel quale può investire non più di 40.000 euro l’anno, e non più di 200.000 euro complessivi.
Infine, è importante ricordare che i PIR sono investimenti con un orizzonte di lungo periodo caratterizzati da una bassa liquidità. L’investitore, quindi, dovrà fare attenzione a non investirvi somme di denaro che potrebbero servirgli nel breve termine: se dovesse trovarsi nella situazione di dover smobilizzare anticipatamente il suo investimento, perderebbe i benefici fiscali appena descritti e potrebbe anche subire una perdita in conto capitale.