Cos’è l’affidamento in conto corrente?

L’affidamento in conto corrente è la somma (fido) che la banca mette a disposizione del cliente per un periodo di tempo determinato o indeterminato. Il cliente utilizza tale somma SOLO per poter effettuare operazioni (ad esempio, pagamenti) di importo maggiore del saldo disponibile (denaro effettivamente presente sul conto corrente). Il fido copre esclusivamente l’importo non coperto dal saldo disponibile.
La richiesta di affidamento viene fatta dal cliente e la banca decide se approvarla.

Infatti, la banca non è tenuta a effettuare pagamenti se il conto (in assenza di affidamento) è privo della disponibilità necessaria, ossia se l’importo del pagamento non trova copertura nel saldo disponibile.

L’eventuale decisione della banca di approvare pagamenti di importo superiore al saldo disponibile in quel momento porta a una situazione di:

  • sconfinamento in assenza di fido se il conto non prevede fido;
  • utilizzo extra-fido, se il cliente ha già utilizzato interamente il fido.

La banca deve “avvisare” il cliente in caso di utilizzo extra-fido superiore a 300 euro (oppure superiore di un importo pari al 5% del fido concesso dalla banca).

Il costo effettivo legato all’affidamento in conto corrente è legato alle seguenti componenti:

  • Interessi passivi: calcolati in base alla durata e all’ammontare degli utilizzi del fido e sono calcolati su base trimestrale
  • Commissione di affidamento: calcolata sul fido accordato (non può superare lo 0.5% trimestrale dell’ammontare del fido)
  • tasso di sconfinamento: rappresentato da una maggiorazione del tasso applicato nel caso si superi l’ammontare del fido accordato
  • commissione di istruttoria veloce: rappresenta una forma di remunerazione per la banca per il sostenimento dei costi legati a un’istruttoria urgente (ovvero il fatto di dover valutare in maniera rapida la nuova capacità del cliente di rimborsare il nuovo fido). Può essere applicata sia in caso di richiesta improvvisa di somme eccedenti il fido già accordato, sia in caso di “sconfinamento in assenza di fido”.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:

  • per gli sconfinamenti di durata non superiore a sette giorni di calendario consecutivi inferiori o pari a 500 euro (anche se derivante da più pagamenti)
  • lo sconfinamento è stato approvato per un pagamento a favore della banca
  • la banca non approva la richiesta di affidamento.

Ultimo aggiornamento: maggio 2024